Art. 19.
(Comunione di beni tra coniugi).

      1. Qualora viga tra i coniugi il regime della comunione dei beni, le azioni acquistate in relazione all'attuazione di un piano di partecipazione finanziaria rientrano tra i beni di cui all'articolo 177, primo comma, lettera c), del codice civile.
      2. In caso di scioglimento della comunione legale, il coniuge azionista può acquisire l'intera proprietà delle azioni conferendo all'altro coniuge l'equivalente in denaro del valore delle azioni.
      3. Ai fini del comma 2, il valore delle azioni è calcolato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nei sei mesi antecedenti lo scioglimento della comunione.

 

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